Dopo il trapianto

La persona che si è sottoposta all'intervento di trapianto di cornea può far richiesta del codice 053 per soggetti sottoposti a trapianto di cornea, esenzione per malattia cronica ed invalidante.

A cosa da diritto l'esenzione per trapianto cornea?

Alle prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della loro condizione e per la prevenzione delle eventuali complicanze.

 

Come ottenere l'esenzione?

  • L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda USL di residenza, presentando un certificato medico che attesti che il soggetto è stato sottoposto a trapianto.
  • Il certificato deve essere rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico.
  • Sono validi ai fini del riconoscimento dell'esenzione anche:
    - la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica;
    - la copia del verbale di invalidità;
    - la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda USL di residenza;
    - i certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari;
    - le certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea.

Si possono avere entrambe le esenzioni RF0280 e 053?

Le due esenzioni per malattia rara cheratocono (RF0280) e per malattia cronica ed invalidante dopo un trapianto di cornea (codice 053) sono due esenzioni separate e distinte che possono essere rilasciate contemporaneamente alla stessa persona.

In via generale, l'esenzione per malattia rara non è soggetta a limite temporale se non nei casi specificamente indicati nell'allegato 7 al DPCM 12 gennaio 2017.

Nello specifico, quindi, l'esenzione per cheratocono può persistere dopo il trapianto di cornea per tutte le necessità di controllo successive; solo qualora il cheratocono sia stato definitivamente risolto dal trapianto, vi sarebbe una logica nel fare decadere l'esenzione, ma tale possibilità non è al momento prevista dalla normativa nazionale.

In ogni caso, spetta al medico l'utilizzo appropriato del codice di esenzione per le prestazioni correlate alla malattia e, nel caso non fosse necessario proseguire nell'apporre il codice di esenzione nella ricetta, lo specialista della struttura della rete nazionale per le malattie rare che ha in carico la persona affetta, dovrebbe correttamente fornire indicazioni al medico di medicina generale.